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Legge n. 459 del 27 dicembre 2001: Norme per l’esercizio del diritto
di voto dei cittadini italiani residenti all’estero
Legge 27 dicembre 200, n. 459
"Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero "
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002.
Art. 1.
1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali
di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui
all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i
referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e
nelle forme previsti dalla presente legge.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in
Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale
relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da
esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
Art. 2.
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare
periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme
contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per
corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1,
comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione,
sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze
diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un
apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza
all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo
dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta
contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di
ricezione.
Art. 3.
1. Ai fini della presente legge con l'espressione "uffici
consolari" si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.
Art. 4.
1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare
l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone
comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante
nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.
2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum
popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il
decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero
dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di
opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni
prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero
dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione
per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni
adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le
rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni
impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con
apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione
per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è
valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che
deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva
consultazione.
5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la
prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata
in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno
dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o
consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza
naturale della legislatura.
Art. 5.
1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare
l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato
alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni
di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini
residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,
comma 3.
Art. 6.
1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti
ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:
a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della
Turchia;
b) America meridionale;
c) America settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un
senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni
in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo
l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti.
Art. 7.
1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi
elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti
dal presidente della corte di appello.
Art. 8.
1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per
l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si
osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:
a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 6;
b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa
ripartizione;
c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500
e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della
corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20
del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.
2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di
candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo
composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei
seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso.
Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo
contrassegno.
4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di
cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle
circoscrizioni del territorio nazionale.
Art. 9.
1. I commi secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
<<Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche
alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso
corrispondenti organi in Stati esteri.
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni
prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei
deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto
inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a),
b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo
comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal
trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento
in aspettativa>>.
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il
seguente:
<<Art. 1-bis. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente
del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative
o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri>>.
Art. 11.
1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione
proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli
articoli 15 e 16.
2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna
votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità
del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche
e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle
tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i
contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione.
L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste
di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi,
sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.
3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla
lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun
elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle
quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza
nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del
candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo
il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il
voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale
voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro
spazio della scheda.
Art. 12.
1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le
liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del
ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le
rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso
Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel
plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in
Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato
l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato
elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata
recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene,
altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del
voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella
ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun
elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore
in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di
un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla
data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il
plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio
consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può
rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato
elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che
deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del
presente articolo.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore
introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la
busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato
dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la
spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le
votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare
alcun segno di riconoscimento.
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio
centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre
le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le
votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori
della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per
via aerea e con valigia diplomatica. 8. I responsabili degli uffici consolari
provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento
delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di
quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali
operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero
degli affari esteri.
Art. 13.
1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un
seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non
abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito
di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati
dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti
provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1.
L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata
a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai
rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e
dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il
riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale
per la circoscrizione Estero.
3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal
presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del
presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.
Art. 14.
1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista,
avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel
territorio nazionale.
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio
centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia
autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi
diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione
assegnata.
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di
apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale
per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di
scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal
segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle
buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime
dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da
un'unica ripartizione elettorale estera;
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne
compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di
un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la
scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore
incluso nell'elenco di cui al comma 2;
3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione
del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la
inserisce nell'apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una
busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un
tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non
appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in
una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso
separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la
scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla
identificazione del voto;
d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna
sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del
voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna
delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la
busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda,
nell'apposito spazio;
2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di
ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto
è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale
il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti
di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate
entro scatole separate per ciascuna votazione.
4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato;
del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel
verbale.
5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si
applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente
articolo.
Art. 15.
1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della
lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della
ripartizione;
b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra
elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati
dal candidato nella ripartizione;
c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A
tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate
nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito;
nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del
quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della
ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale
quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il
numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono
eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le
divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla
lista con la più alta cifra elettorale;
d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna
lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre
elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono
nell'ordine della lista.
Art. 16.
1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima
ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli
eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di
questi, nell'ordine della lista.
Art. 17.
1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di
collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati
nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.
2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti
nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al
comma 1.
3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative
atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani
e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di
informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane
all'estero, in conformità ai principi recati dalla normativa vigente nel
territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e
sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.
Art. 18.
1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni
previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per
corrispondenza si intendono raddoppiate.
2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota
sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero
vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.
Art. 19.
1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma
semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per
garantire:
a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di
eguaglianza, di libertà e di segretezza;
b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i
diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in
conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla
presente legge.
2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei
ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata
concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto
della firma.
3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per
corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati
con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma
semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative
all'esercizio del voto in Italia.
4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano
anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui
situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente,
l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari
esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro
dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinchè
siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in
Italia.
Art. 20.
1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonchè, limitatamente alle
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle
previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.
2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze
diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile
concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1,
nonchè negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19,
comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto
di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio
consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio
nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi,
corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.
Art. 21.
1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
<<Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in
Italia, inviare il voto per iscritto>>.
Art. 22.
1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i
seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56,
quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di
ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge elettorale
vigente.
2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica
da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto
dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di
ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.
Art. 23.
1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1,
partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsti
dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. 2. Ai fini di cui al comma 1,
alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: <<di un comune della
Repubblica", sono inserite le seguenti: "o nell'elenco dei
cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di
esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero>>;
b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro
iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani
residenti all'estero>>;
c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: <<Per i cittadini elettori residenti all'estero
l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente>>;
d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole:
<<elettorali dei comuni medesimi>>, sono aggiunte le seguenti:
<<ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro
iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui
alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero>>;
e) all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<nonchè, per i cittadini italiani residenti all'estero, le
disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero>>.
Art. 24.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a
carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle
elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione
dei referendum", iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base
7.1.3.2 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 25.
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni.
Art. 26.
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di
attuazione della presente legge.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso, entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è
emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
Art. 27.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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